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Referendum 8-9 giugno 2025

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si voterà in Italia per n. 5 referendum abrogativi.

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025, 11:46

Argomenti :
Elezioni

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si voterà in Italia per n. 5 referendum abrogativi.

I cinque quesiti referendari hanno come oggetto la modifica alla legge sull'acquisizione della cittadinanza italiana per residenti stranieri maggiorenni extracomunitari e l'abrogazione di alcune norme in tema di lavoro. Tutti e cinque i quesiti sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale durante la camera di consiglio del 20 gennaio 2025.

Si voterà nelle seguenti giornate:

  • domenica 8 giugno 2025 dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
  • lunedì 9 giugno 2025 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Per tutte le informazioni contattare l’Ufficio Elettorale del Comune ai seguenti recapiti:

  • telefono: 0573/858125;
  • mail: servizi.demografici@comune.larciano.pt.it.

 


 

Sono stati convocati i comizi, per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025, per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

 
  • Referendum popolare n. 1 - "Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione": «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
 
  • Referendum popolare n. 2 - "Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale": «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
 
  • Referendum popolare n. 3 - "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi": «Volete voi che sia  abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
 
  • Referendum popolare n. 4 - "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione": «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
 
  • Referendum popolare n. 5 - "Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana": «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»
 

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 giugno 2025.

 


 

Voto a domicilio per gli elettori affetti da gravi infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Secondo il presente avviso gli elettori:

  1. che sono affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di
    cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,

che sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (da martedì 29 aprile 2025 a lunedì 19 maggio 2025, compresi):

  1.  una dichiarazione, in carta libera utilizzando il presente modello, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano con l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale;
  2. un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Quando sulla tessera elettorale dell’elettore non sia inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

 


 
Diritto di voto da parte degli elettori fuori sede

Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricade la data delle consultazioni.

Per poter esercitare il voto "fuori sede" gli interessati devono presentare apposita domanda, secondo il presente modello, al comune di temporaneo domicilio entro e non oltre lunedì 5 maggio 2025. Alla richiesta dovranno essere allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia della tessera elettorale;
  • copia della certificazione o altra documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.

La domanda può essere consegnata:

 


 
Avviso agli elettori del comune non presenti nell’albo dei presidenti di seggio e/o nell’albo degli scrutatori ed interessati alla possibilità di svolgere tali incarichi in vista delle prossime consultazioni referendarie fissate per l’8 e 9 giugno 2025

É possibile per gli elettori del Comune di Larciano manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente e/o di scrutatore di seggio anche se NON ISCRITTI nei rispettivi Albi in occasione delle consultazioni referendarie fissate l’8 e 9 giugno 2025, così come indicato nel presente avviso.

Le domande, compilate su questo modulo predisposto dal Comune di Larciano, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 23:59 del giorno 7 maggio 2025 con le seguenti modalità:

  • invio tramite PEC all’indirizzo: comune.larciano@postacert.toscana.it;
  • invio tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@comune.larciano.pt.it;
  • in forma cartacea, consegnandola direttamente presso l’Ufficio Protocollo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ed il martedì ed il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Di seguito i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco aggiuntivo:

​SCRUTATORI

  • essere elettore del Comune

  • avere assolto gli obblighi scolastici

​PRESIDENTI DI SEGGIO

  • essere elettore del Comune
  • avere meno di 70 anni
  • essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Si precisa che gli elettori già iscritti nei rispettivi Albi avranno la priorità nel ricoprire gli incarichi di presidente e scrutatore di seggio elettorale.

 


 
Esercizio opzione voto in Italia per gli elettori residenti all'estero

Gli elettori italiani residenti all'estero iscritti all’AIRE votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104.

In alternativa possono scegliere di votare in Italia, presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, previa apposita e tempestiva opzione da esercitare entro giovedì 10 aprile 2025.

La scelta va comunicata in forma scritta all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore utilizzando, preferibilmente, questo modello, debitamente compilato e firmato, allegando la copia fotostatica di un documento d’identità.


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